Domanda di: Sig. Lauro Fiore | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.1/5
(59 voti)
La trascrizione permette di vedere tutelati gli interessi dell'acquirente poiché fornisce una forma di pubblicità legale, garantendo l'opponibilità nei confronti di terzi degli atti trascritti, secondo il cosiddetto effetto prenotativo.
La trascrizione nei Registri Immobiliari è la formalità che consente di rendere pubblici i contratti o gli atti che riguardano il trasferimento della proprietà di un bene immobile o la costituzione, modifica o trasferimento di altro diritto reale immobiliare, nonché gli altri atti, contratti e provvedimenti, ovvero ...
La funzione della trascrizione è dichiarativa: consiste cioè nel risolvere il conflitto tra più acquirenti dello stesso soggetto, non interessando in alcun modo la validità e l'efficacia dell'atto tra le parti, ma rendendolo semplicemente opponibile ai terzi.
La responsabilità professionale del notaio in caso di ritardata o omessa trascrizione è esclusa verso i contraenti quando sono le stesse parti contrattuali ad esonerarlo dalla trascrizione dell'atto, ma si tratta di un comportamento vietato o proibito dall'ordinamento ex art. 28 della legge notarile n. 89 del 1913.
È obbligatoria la trascrizione dei contratti preliminari redatti nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, che abbiano ad oggetto l'alienazione, costituzione, traslazione o modificazione di diritti reali su beni immobili.