4 cod. civ. stabilisce che “Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore … devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma”, ossia una maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell'edificio (500 mm).
1136 del codice civile, per la nomina e la revoca dell'amministratore occorre il voto a favore della maggioranza dei presenti in assemblea e almeno 500 millesimi. Non è possibile derogare alle regole sulla doppia maggioranza in nessun caso.
Quanti voti per cambiare amministratore condominio?
L'affidamento dell'incarico va approvato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (cioè 500 millesimi).
Quanti millesimi ci vogliono per mandare via l'amministratore?
L'Assemblea dei condomini può revocare in ogni tempo l'amministratore con una maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i 500 millesimi del valore dell'edificio o con le modalità stabilite dal regolamento di condominio[1]. È quindi pacifico che ciò possa avvenire sempre e per qualsiasi ragione.
Quale maggioranza occorre per la nomina dell'amministratore?
Maggioranza necessaria
L'art. 1136, quarto comma, c.c. ci dice che per la nomina dell'amministratore di condominio è necessaria la maggioranza degli intervenuti all'assemblea. Per la nomina amministratore condominio maggioranza deve rappresentare almeno 500 millesimi (ossia la metà del valore dell'edificio).