il Giudice, cioè colui che, tenuto conto delle motivazioni e/o prove poste a sostegno della domanda inoltrata e delle difese ed eccezioni prodotte, al termine del processo decide il giudizio, di norma, con sentenza o con altro tipo di provvedimento (decreto, ordinanza),in base al rito ed a quanto previsto dal codice di ...
Dopo l'assunzione delle prove e la fase dibattimentale la giuria si riunisce in camera di consiglio, discute e, in base a ciò che è emerso nel processo, emette un verdetto di innocenza o di colpevolezza. A quel punto interviene il giudice, che si limita a emettere una sentenza in base al verdetto della giuria.
La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.
Il presidente del tribunale è il magistrato preposto a capo di un determinato tribunale giudiziario che, ai sensi del d. lgs. 160/2006, pertanto assume la relativa funzione direttiva giudicante di primo grado.
Il termine di 15 giorni qui previsto (molto più breve rispetto a quello di 30 o 60 giorni previsto nel rito ordinario, a seconda che la sentenza venga pronunciata dal giudice monocratico o dal collegio) risponde alle esigenze di certezza e celerità che devono essere soddisfatte nel rito del lavoro.