Domanda di: Dott. Diana Guerra | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.1/5
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l'art. 4, comma 6 del DPR 249/98 specifica che: le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe allargato alla partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni (scuola superiore).
La sospensione è correlata alla condotta dello studente, potendo essere attivata anche in caso di ripetute note disciplinari. La sanzione, che può comportare la bocciatura (non ammissione al successivo anno scolastico) dell'alunno, è applicabile anche nei confronti dei docenti.
La sospensione fino a un mese è prevista a seguito di: atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza che dovrebbero caratterizzare la funzione; nonché per gravi negligenze in servizio; violazione del segreto d'ufficio; omissione degli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline. La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari. Per un periodo non superiore a 15 giorni: È di competenza del Consiglio di classe.
Contro le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a tre giorni, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.