Domanda di: Pablo Lombardo | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.8/5
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Quindi, di regola, è il cedente/prestatore a emettere la fattura e ad addebitare l'Iva, ma tanto non avviene nelle speciali ipotesi di reverse charge ove è il cessionario/utilizzatore del servizio a dover emettere un'autofattura da registrare sia nel registro Iva delle fatture emesse, che in quello degli acquisti.
199-quater) nella Direttiva 2006/112/CE, di applicare (fino al 30 giugno 2022) il reverse charge, in via generalizzata, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di ammontare superiore a 10.000 euro per fattura ed in presenza di particolari profili di frode individuati dagli stessi Stati.
I soggetti privi di partita IVA, ovvero, privati sono esclusi dal reverse charge. Quindi, ad esempio, sono escluse le operazioni poste in essere da un soggetto passivo IVA nei confronti di un privato (soggetto sprovvisto di partita IVA ovvero che non la utilizza ai fini dell'operazione di acquisto).
In sostanza, le “nuove” prestazioni (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici), sono assoggettate al “reverse charge” in ogni caso, indipendentemente dai soggetti convolti, purché il contratto (sia esso d'appalto o d'opera) abbia ad oggetto le suddette attività.
Come funziona il reverse charge e quando si applica?
Il reverse charge (c.d. “inversione contabile”) è un particolare metodo di applicazione dell'IVA che consente di effettuare l'inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.