Domanda di: Rosalino Martini | Ultimo aggiornamento: 29 marzo 2023 Valutazione: 4.9/5
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L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a ricevere la ...
L'autocertificazione deve essere firmata dall'interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo. Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.
Le autocertificazioni possono essere effettuate da cittadini italiani, da cittadini dell'Unione Europea ed anche da cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, quando la dichiarazione riguardi stati, fatti o qualità personali certificabili o attestabili da parte della P.A. italiana.
28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una istanza. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
Quando l'autocertificazione non è ammessa? Per i certificati MEDICI, SANITARI, VETERINARI, DI ORIGINE, DI CONFORMITA' ALL'UNIONE EUROPEA, MARCHI, BREVETTI (art. 10 co. 1 D.P.R.