Il potere di dichiarare la nullità (non "annullare") i matrimoni cattolici spetta esclusivamente ai tribunali ecclesiastici. In Italia, la competenza è affidata a 18 tribunali regionali stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che agiscono in nome del Vescovo diocesano.
In genere il tribunale a cui rivolgersi è il tribunale diocesano; fanno eccezione le diocesi dell'Italia, dove la Conferenza episcopale italiana ha eretto 18 tribunali regionali e ha stabilito che soltanto questi tribunali sono competenti per le cause di nullità matrimoniale.
Per annullare un matrimonio religioso è necessario, salvo eccezioni, rivolgersi al tribunale presente nel luogo di celebrazione del matrimonio o di quello del domicilio della parte convenuta.
Devono essere versati 525,00 a carico di chi chiede l'annullamento e 263,00 a carico dell'altra parte, poi devono essere pagati gli onorari del patrono rotale(ossia un Avvocato abilitato ad esercitare dinanzi alla Sacra Rota), i cui onorari arrivano ad un massimo di Euro 2'992,00 oltre accessori.
La Chiesa non può sciogliere un matrimonio valido (in quanto tale indissolubile), anche di fronte al suo eventuale fallimento: può solo investigare se il fallimento non sia la conseguenza, in quel caso concreto, del fatto che il matrimonio non fosse valido già in partenza.