A dettare le regole è il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, che ha recepito la Direttiva 94/80/CE sulle “modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”.
La norma costituzionale indica perciò due soli requisiti positivi per l'esercizio del diritto di voto. La cittadinanza italiana. Sono esclusi gli apolidi e gli stranieri, con la sola eccezione dei cittadini dell'Unione europea per le elezioni comunali ed europee. La maggiore età.
Se sei un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia e desideri votare alle elezioni comunali e circoscrizionali devi presentare al sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l'iscrizione alla lista elettorale aggiunta, istituita presso il Comune stesso.
In Italia il diritto di voto (elettorato attivo) è garantito dal principio del suffragio universale; di conseguenza, tutti i cittadini italiani maggiorenni sono iscritti d'ufficio nelle liste degli elettori.
Attualmente in Italia il voto è un diritto di tutti i cittadini con almeno 18 anni d'età. Fino al 2021 per l'elezione del Senato era richiesta l'età minima di 25 anni.