Domanda di: Ing. Clea Testa | Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2026 Valutazione: 4.3/5
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In generale, anche chi non utilizza l'ascensore (es. abitanti del piano terra) è tenuto a pagarne le spese di manutenzione e conservazione, poiché l'impianto è considerato un bene comune che aumenta il valore dell'edificio (art. 1124 c.c.). Il mancato utilizzo non esonera dai costi, a meno che il regolamento contrattuale preveda una clausola specifica di esenzione o l'unanimità.
Tuttavia, se non c'è una clausola di esenzione, i proprietari del piano terra possono essere obbligati a partecipare alle spese dell'ascensore anche se non lo usano o non ne hanno bisogno, in quanto il mancato utilizzo di un servizio non li esonera dal rispettare gli obblighi di legge in materia.
La ripartizione delle spese straordinarie dell'ascensore, invece, deve essere affrontata tra tutti i condomini, indipendentemente dall'uso che se ne fa e, quindi, anche da chi abita al piano terra.
L'unico caso in cui il condomino non è tenuto a pagare l'ascensore è quando la sua unità immobiliare non è raggiunta dal servizio. Ad esempio, chi è proprietario solamente di un locale seminterrato a cui si può accedere soltanto facendo le scale, non deve pagare le spese dell'ascensore.
Quando si può rifiutare di pagare le spese condominiali?
Puoi non pagare le spese condominiali legittimamente in casi specifici, come delibere nulle o annullabili (errori gravi di convocazione, oggetto illecito) o per innovazioni voluttuarie/gravose se non interessato e non hai partecipato/ti sei opposto, ma devi farlo formalmente, altrimenti rischierai l'azione legale; anche tabelle millesimali errate o lavori che riguardano solo parti comuni ad altri possono giustificare il rifiuto. In generale, se ritieni la spesa ingiusta, devi contestare formalmente tramite raccomandata o PEC all'amministratore e, se necessario, tentare la mediazione prima del ricorso al giudice, evitando di tacere.