(1) La riunione può essere disposta d'ufficio ma anche essere richiesta dalle parti con ricorso. (2) Il provvedimento con il quale viene disposta la riunione ha natura ordinatoria e pertanto non può essere impugnato con il regolamento di competenza o con ricorso per Cassazione.
Quando si può chiedere la riunione dei procedimenti?
Si ritiene anche che la riunione possa essere disposta nel caso in cui dalla trattazione, istruzione e decisione congiunta delle cause ne possa derivare un concreto vantaggio, purché non si ritardi il processo oppure questo non sia reso più gravoso.
La riunione presuppone che due processi, pendenti davanti allo stesso giudice, riguardino esattamente la stessa causa, oppure cause fra loro connesse. Nel primo caso (art. 273), se i due procedimenti pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario (tribunale), il giudice li riunisce senz'altro, anche d'ufficio.
— oggettiva: due azioni sono connesse quando hanno in comune uno od entrambi gli elementi oggettivi [Causa petendi; Petitum]. In tal caso possono proporsi congiuntamente in un solo processo, anche se i soggetti sono diversi (si ha in tale ipotesi litisconsorzio) o, se proposte separatamente, possono essere riunite.
Sussiste la continenza quando due cause sono caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, o quando le stesse sono legate da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività.