Sempre nell'ISEE vanno inseriti tutti i parenti conviventi, ovvero quelli che fanno parte dello Stato di famiglia. Il figlio è compreso nel nucleo dei genitori, fintanto non è autosufficiente economicamente, anche se non è convivente, a patto che abbia meno di 26 anni di età o non sia a sua volta genitore.
Di conseguenza, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori costituisce un autonomo nucleo familiare se: ha più di 26 anni; non risulta più a carico dei genitori ai fini IRPEF, e quindi ha un reddito superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e fino a 2.840,51 euro da 24 a 26 anni; è spostato o ha figli.
L'unica possibilità per poter uscire dall'ISEE in questi casi è quella di sdoppiare l'unità immobiliare. Si tratta di una possibilità che prevede la ristrutturazione dell'immobile con il fine di creare una seconda abitazione a tutti gli effetti, con impianti e accessi appositi, per il figlio.
Quando i redditi dei figli si sommano a quelli dei genitori?
I figli sono considerati fiscalmente a carico se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell'anno un reddito pari o inferiore a 4 mila euro, mentre se superano i 24 anni sono a carico dei genitori solo se hanno percepito un reddito pari o inferiore a 2.840,51 euro.
Chi ha la stessa residenza fa parte dello stesso nucleo familiare?
Coniugi conviventi e non conviventi
I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se a carico IRPEF di altre persone, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare in quanto nei loro confronti si applica esclusivamente il criterio anagrafico.