Le persone legittimate ad assistere le persone in situazione di disabilità grave e, quindi, a fruire dei 3 giorni di permesso mensile, secondo l'art. 33, comma3, della legge n. 104/92, sono: il genitore, il coniuge, il parente o l'affine entro il 2°grado.
Con il nuovo contratto di mobilità scuola, il personale Ata può fruire i permessi della legge 104 anche frazionati ad ore. L'articolo 32 del CCNL scuola 2016-2018 prevede che i 3 giorni di permesso, di cui all'articolo 33, comma 3 legge 104/1992, possano essere fruiti anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
Congedo straordinario legge 104: come fare domanda INPS
WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino il portale dell'Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Tutti i dipendenti della scuola possono accedere ai permessi della legge 104, dal momento che spettano anche a tutti i lavoratori a tempo determinato nel limite della durata del rapporto di lavoro alle stesse condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato.
In busta paga, il lavoratore dipendente che usufruisce dei permessi della Legge 104 vedrà garantita l'indennità pari alla normale retribuzione mensile. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS.