Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) viene solitamente erogato dal datore di lavoro entro 30-45 giorni dalla cessazione del rapporto (dimissioni, licenziamento, pensione) con l'ultima busta paga. Per richiederlo, è necessario inviare una formale richiesta scritta via PEC o raccomandata. È possibile ottenere un anticipo fino al 70% del maturato, con almeno 8 anni di anzianità, per spese sanitarie o acquisto prima casa.
La richiesta di TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si effettua per iscritto al datore di lavoro, motivandola con esigenze specifiche (spese sanitarie, acquisto prima casa) e allegando documentazione probatoria, rispettando i requisiti di anzianità (minimo 8 anni) e il limite massimo (70% del maturato), e può essere richiesta una sola volta per rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può accogliere o rifiutare la richiesta, che deve essere presentata per motivi eccezionali come previsto dall'art. 2120 c.c..
Normalmente, le organizzazioni, salvo problemi di liquidità, versano il TFR in concomitanza con l'ultima busta paga o al massimo entro i successivi 30-45 giorni. Molti CCNL fissano un periodo specifico entro il quale il datore di lavoro è obbligato a versare il trattamento di fine rapporto.
richiesta formale al datore di lavoro effettuata a mezzo raccomandata o PEC; sollecito a cura di un avvocato o di un sindacato; denuncia all'ispettorato territoriale del lavoro per accedere alla conciliazione monocratica preventiva; ricorso al giudice del lavoro.
Con l'erogazione diretta, il TFR può essere pagato direttamente in una somma forfettaria al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro eroga l'intero importo dovuto al lavoratore. Con l'erogazione rateale, il TFR può essere pagato in più rate concordate tra le parti.