L'avvocato d'ufficio viene assegnato automaticamente dall'autorità giudiziaria (Pubblico Ministero o Giudice) o dalla Polizia Giudiziaria quando un indagato/imputato nel processo penale non ne nomina uno di fiducia o ne rimane privo. È scelto da un elenco nazionale di avvocati specializzati, gestito dal Consiglio Nazionale Forense, tramite un sistema di turni e reperibilità.
La scelta dell'uno o dell'altro avvocato d'ufficio è affidata alla sorte e rispetta un criterio di rotazione automatico. Una volta nominato, il difensore d'ufficio è obbligato ad assumere l'incarico e ad assistere l'indagato o l'imputato sino alla definizione del procedimento ovvero sino alla nomina di altro difensore.
A chi si richiede? È necessario presentare una richiesta (“domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”) al Giudice competente. La domanda deve essere firmata dall'interessato a pena di inammissibilità. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.
Nel momento in cui si è indagati per qualche reato commesso, se non si nomina tempestivamente un proprio avvocato di fiducia, allora viene automaticamente assegnato da parte dell'autorità competente un difensore d'ufficio, senza necessità che l'imputato faccia qualcosa.
Spesso si pensa erroneamente che non comporti alcun costo per l'assistito, ma non è così: il difensore d'ufficio ha diritto a un compenso per la sua attività, che deve essere pagato dal soggetto assistito, salvo il caso in cui quest'ultimo abbia diritto al gratuito patrocinio.