La dottrina concorda nel ritenere che la non idoneità permanente consente il recesso del contratto. Il contratto può subire la stessa sorte nel caso di un'impossibilità parziale, qualora sia fornita la prova, da parte del datore di lavoro, dell'impossibilità aziendale di collocare il lavoratore in attività confacente.
Cosa può comportare un giudizio di inidoneità alla mansione specifica?
L'inidoneità del dipendente a svolgere le mansioni determina un'impossibilità della prestazione lavorativa che, in presenza di talune condizioni che vedremo nel prosieguo della trattazione e indipendentemente dal superamento del periodo di comporto, può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.
D. Lgs. 81/2008 prevede solo che un lavoratore "inidoneo alla mansione" debba essere ricollocato dal Datore di Lavoro "a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".
Il medico competente, in base al risultato della visita medica di cui all'art. 41, comma 2 del Decreto 81, esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica. I giudizi di idoneita alla mansione di un lavoratore possono essere diversi.