Domanda di: Manuele Sala | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.7/5
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I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
Alle Regioni e agli Enti Locali è riconosciuta autonomia di entrata e di spesa (art. 119 Cost.), che si sostanzia nell'attribuzione di risorse autonome derivanti da tributi propri e da compartecipazioni ai tributi erariali aventi ad oggetto il gettito riferibile ai rispettivi territori.
È l'espressione utilizzata nella Costituzione per indicare il potere di alcuni enti pubblici di imporre dei tributi e di utilizzare le risorse finanziarie che l'ente così acquisisce. L'ente dovrà predisporre e approvare un bilancio che segua i criteri previsti per legge.
Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità ...