Domanda di: Dr. Sirio Longo | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.1/5
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1256. (Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea). L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento.
Quali sono le conseguenze che si producono in capo al debitore se la prestazione diviene temporaneamente impossibile per causa non imputabile allo stesso?
se la prestazione diventa impossibile e la causa dell'impossibilità non è imputabile al debitore l'obbligazione si estingue; se la prestazione diventa impossibile, e la causa dell'impossibilità è imputabile al debitore, allora il debitore è tenuto al risarcimento del danno, in quanto deve considerarsi inadempiente.
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento (artt. 1256 ss. c.c.). Quando la prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, e questi non sia in mora, l'obbligazione si estingue.
Come può essere l'impossibilità della prestazione?
Si distinguono quindi: impossibilità oggettiva, che fa riferimento alla prestazione in sé tale che nessun debitore potrebbe eseguirla; impossibilità soggettiva, che attiene alla persona del debitore che non è in grado, fisicamente o economicamente, di eseguirla mentre potrebbe essere eseguita da altri.
Quali obbligazioni non possono estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione?
In materia di obbligazioni pecuniarie, occorre evidenziare che la responsabilità del debitore sia valutata in modo particolarmente rigoroso. L'obbligazione pecuniaria non può invero estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione, costituendo il denaro un genere che non subisce alcun perimento.