L'articolo 599 del codice penale italiano disciplina la provocazione nei reati contro l'onore, stabilendo una causa di non punibilità per chi diffama (art. 595 c.p.) in uno stato d'ira causato da un fatto ingiusto altrui, commesso immediatamente prima. In tali casi, chi reagisce provocato non è punibile.
Quale reato prevede l'articolo 589 del codice penale?
Omicidio colposo
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
La provocazione è descritta dall'art. 599 c.p. e viene considerata una causa di non punibilità, per cui non è punibile colui che pone in essere atti diffamatori, ai sensi dell'art. 595 c.p., in preda ad uno stato d'ira causato da un “fatto ingiusto” altrui.
L'art. 59, comma 2°, c.p., prosegue dettando la regola secondo cui le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
59 dello stesso contratto nazionale di lavoro è una delle assenze previste dalle norme il periodo di prova già iniziato nell'anno precedente è sospeso e può continuare con i rimanenti giorni utili a partire dal 1 settembre 2022.