Chi prende parte a un rave, senza organizzarlo, non sarà più punito ai sensi del nuovo art. 633 bis. Ai partecipanti si applicherà l'art. 633 cp che prevede sanzioni detentive e pecuniarie ridotte (reclusione da due a quattro anni e multa da 206 a 2.064 euro).
“Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
I rave sono delle aggregazioni illegali per ballare e ascoltare musica, che si svolgono fuori dai luoghi che convenzionalmente sono adibiti ad eventi musicali (come bar e discoteche) e il genere musicale che si suona – la techno – è esclusa dai normali circuiti commerciali.
Viene limitata l'applicazione del nuovo articolo introdotto del codice penale, il 633-bis, ai soli organizzatori di grandi raduni su terreni altrui, in cui si faccia anche uso di sostanze stupefacenti che li punisce con il carcere da 3 a 6 anni e con multe da 1.000 a 10.000 euro.
Benché vietati in molti Paesi, in Italia non è illegale organizzare un rave party, né è necessario chiedere prima autorizzazioni. Ma solo a due condizioni: che non avvengano a fini di lucro e che non si svolgano, all'interno del raduno, attività illegali (tipo spaccio di droga e disturbo della quiete pubblica).