Domanda di: Dr. Michele Farina | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.6/5
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Si definisce irreperibile una persona che si allontana dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo senza dare notizia del suo trasferimento in altro Comune o all'Estero e della quale non sia possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici, anche d'ufficio.
143 c.p.c. stabilisce poi che in caso di irreperibilità non temporanea, “l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario“.
L'ISTAT, con la circolare n. 21 del 5 aprile 1990, chiarisce che “le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno e non si conosca l'attuale loro dimora abituale”.
Una persona è irreperibile quando: non è più rintracciabile al proprio indirizzo abituale per almeno un anno. non dà notizia di sé, nè del suo trasferimento in un altro Comune o all'estero. non è possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici.
Tale comportamento può essere sanzionato in via amministrativa e penale. La cancellazione per irreperibilità deve avvenire solo se, in seguito a «ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile».