Cos'è la vacazione? La vacazione è la “prestazione di un perito, su richiesta dell'autorità giudiziaria, commisurata a un periodo di tempo prestabilito ai fini della retribuzione”.
Gli onorari a vacazione o a tempo, sono quelli che si determinano commisurandoli al tempo necessario per il completo svolgimento dell'incarico, inteso dalla prima udienza al deposito della relazione peritale, in ogni caso circoscrivibili agevolmente in un preciso arco temporale e l'art. 1 del D.P.R.
La vacazione è definita come un periodo di due ore, il cui attuale compenso è di € 14,68 per la prima e di € 8,15 per le successive. L'onorario per la vacazione non si divide che per metà – trascorsa 1 h e 15' è dovuta interamente – e il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
Alla luce di quanto esposto, il CTU dovrebbe valutare se i diritti del figlio siano tutelati dai genitori anche attraverso una valutazione dello stato di salute del figlio e non basandosi sulla personalità del genitore, pertanto sarebbe auspicabile un quesito del giudice al CTU anche su questo aspetto.