Cosa stabilisce l'articolo 71 bis riguardo la formazione dell'amministratore di condominio?

Domanda di: Sig.ra Giovanna Coppola  |  Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026
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L'art. 71-bis disp. att. c.c. stabilisce che, per svolgere l'attività di amministratore di condominio, è obbligatorio aver frequentato un corso di formazione iniziale e seguire periodicamente corsi di aggiornamento (almeno 15 ore annuali secondo il DM 140/2014). I corsi devono garantire formazione sia teorica che pratica.

Quali soggetti devono possedere i requisiti di cui all'art. 71 bis disp. att. CC nelle società di capitali?

In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

Qual è la formazione obbligatoria per gli amministratori di condominio?

Gli amministratori di condominio hanno l'obbligo di aggiornarsi professionalmente svolgendo corsi di formazione fino al raggiungimento di 15 crediti formativi annui come previsto per legge dal decreto ministeriale 140 del 2014.

Che cos'è 71bis?

71 - bis è un'Associazione di Amministratori Condominiali che persegue, come obiettivo principale, l'assistenza e l'aggiornamento dei propri iscritti per un supporto ad un'attività professionale, in ambito condominiale, il più qualificata possibile.

Cosa cambia per gli amministratori di condominio nel 2026?

L'amministratore manterrà ovviamente un ruolo chiave di supervisione e verifica per garantire trasparenza e rispetto delle norme sulla privacy. A partire dal 31 ottobre 2026 (salvo rinvii), il Giudice di Pace acquisirà una competenza esclusiva più ampia in materia condominiale.

Gli obblighi dell'amministratore