Non presentare la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) per interventi edilizi obbligatori comporta una sanzione amministrativa di 1.000 €, prevista dall'art. 6-bis del D.P.R. 380/2001. La sanzione è ridotta a 333 € (un terzo) se si regolarizza spontaneamente (CILA tardiva/in sanatoria) mentre i lavori sono ancora in corso, o comunque prima della contestazione formale.
Cosa succede se non si presenta la CILA? La mancata presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) comporta una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro, come previsto dall'art. 6-bis del D.P.R. 380/2001.
Avviare dei lavori edilizi senza presentare la CILA rappresenta un errore comune, ma può avere conseguenze importanti. Anche se si tratta di interventi non strutturali, la mancata comunicazione formale al Comune può provocare sanzioni, blocchi dei lavori o anche ordini di ripristino.
La CILA non serve per i lavori di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, sostituzione pavimenti/sanitari/infissi senza modificare tracciati) o per gli interventi di edilizia libera, che non alterano la struttura o la distribuzione interna dell'immobile, mentre è necessaria per interventi di manutenzione straordinaria leggera che modificano parti interne (es. tramezzi) e non strutturali, e non per opere più complesse (SCIA, Permesso di Costruire) come nuove costruzioni o interventi strutturali.
Nel caso di realizzazione di interventi in cui la CILA è obbligatoria, la mancata presentazione della stessa fa scattare la sanzione descritta all'articolo6-bis, comma 5 del Testo unico per l'edilizia. Si tratta di una sanzione pecuniaria che ammonta a 1000 €.