Cosa succede se il convenuto si costituisce in udienza?

Domanda di: Doriana Marchetti  |  Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023
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166. Se si costituisce, all'udienza fissata nell'atto di citazione, il processo prosegue laddove il convenuto ne faccia richiesta al giudice. A quel punto il giudizio è a tutti gli effetti validamente instaurato, anche se l'attore non si costituisca o non compaia (sarà dichiarato contumace).

Quanto tempo ha il convenuto per costituirsi?

In particolare l'art. 166 c.p.c. stabilisce che il convenuto deve costituirsi non oltre venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione "ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, quinto comma".

Come si costituisce in giudizio il convenuto?

Il convenuto si costituisce in giudizio mediante deposito di una comparsa o memoria di costituzione i cui requisiti contenutistici sono variamente individuati dal legislatore a seconda del rito con cui si svolge il processo nell'ambito del quale la costituzione interviene (ordinario, sommario di cognizione, lavoro).

Cosa significa costituirsi in udienza?

Che cosa significa "Costituzione (in giudizio)"? È l'atto di impulso processuale con cui le parti entrano a tutti gli effetti nel processo a mezzo del proprio difensore (laddove necessario): essa avviene con il deposito in cancelleria del proprio fascicolo di parte.

Cosa succede se il convenuto e contumace?

La contumacia dell'attore e del convenuto

290 c.p.c., il giudice istruttore, su richiesta del convenuto, ordina la prosecuzione del giudizio e dà le disposizioni previste nell'art. 187c. p.c., altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue (cfr. Cass.

La costituzione in giudizio delle parti (165-167 c.p.c.)