Se il venditore non si presenta al rogito, è considerato inadempiente. L'acquirente può esigere il doppio della caparra confirmatoria versata, recedere dal contratto, o chiedere al giudice l'esecuzione in forma specifica per ottenere la proprietà dell'immobile (sentenza sostitutiva) e il risarcimento danni. È fondamentale far verbalizzare l'assenza dal notaio e inviare una diffida ad adempiere.
Cosa succede se uno dei venditori non si presenta al rogito?
Se il venditore non si presenta al rogito senza giustificazione, l'acquirente può trattenere la caparra e chiedere ulteriori risarcimenti. Se invece è l'acquirente a non presentarsi, il venditore può trattenere la caparra come indennizzo per l'inadempimento.
Puoi agire in due modi: chiedere la risoluzione del contratto con la restituzione del doppio della caparra, oppure procedere con il rogito chiedendo una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo nella consegna delle chiavi, a patto che tale penale sia stata prevista nel contratto preliminare.
Cosa succede se il venditore si ritira dalla vendita?
Se il venditore si ritira dalla vendita dopo l'accettazione di una proposta (trasformandola in preliminare), l'acquirente ha diritto a ottenere il doppio della caparra confirmatoria versata, oppure può chiedere la risoluzione del contratto con risarcimento danni (inclusi i danni ulteriori), o ancora chiedere al giudice il trasferimento coattivo dell'immobile (esecuzione in forma specifica), secondo l'articolo 2932 del codice civile. La soluzione dipende dalla volontà dell'acquirente, ma richiede spesso una diffida formale e, in caso di inadempimento, un'azione legale.
Se invece il contratto di vendita non si perfeziona in quanto una parte è inadempiente (ad esempio non vende o non compra) controparte (quella che sta subendo la situazione) ha due possibilità: – chiedere comunque l'esecuzione del contratto; – esercitare il diritto di recesso (cioé uscire dal contratto).