Per le violazioni degli obblighi di compilazione del quadro RW, si applica una sanzione dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all'estero non dichiarati, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.
La mancata o l'infedele segnalazione del conto estero nel Quadro RW è punita con la sanzione dal 3% al 15% dell'ammontare non dichiarato, anche in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini ...
Quando scatta l'obbligo di monitoraggio per i capitali detenuti all'estero?
50/2014, modificato dalla Legge n. 186/2014 prevede l'obbligo di monitoraggio per le i conti correnti detenuti all'estero, il cui valore massimo giornaliero raggiunto nel periodo d'imposta sia superiore alla soglia di 15.000 euro.
Quale sanzione è applicabile all omesso o carente versamento dell Ivie?
Errori rilevabili durante il controllo automatizzato.
Caso di presentazione della dichiarazione con RW senza pagamento di IVIE ed IVAFE. La sanzione applicabile è quella per omesso versamento di imposte, pari al 30% (articolo 13 D. Lgs.