Domanda di: Dr. Mariano Mancini | Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2023 Valutazione: 4.2/5
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Qualora il venditore o l'acquirente non dovessero rispettare il contratto preliminare di compravendita immobiliare (detto anche, compromesso), le soluzioni sono o svincolarsi dal contratto e chiedere il risarcimento danni o chiedere comunque il trasferimento coattivo della proprietà.
Se l'acquirente si ritira dall'affare, perde ciò che ha versato; se è il venditore (cioè chi ha già incassato i soldi) a ritirarsi dall'impegno, dovrà rendere all'acquirente la somma ricevuta oltre a una penale pari a quanto incassato: in pratica, restituirà il doppio della somma ricevuta.
20 giorni, se l'atto è stato stipulato privatamente tra le parti; 30 giorni se è stato redatto dal Notaio; 60 giorni se è stato sottoscritto all'estero ma riguarda un immobile presente in Italia.
attraverso una scrittura privata semplice (sottoscritta solo dalle parti); con atto notarile, a mezzo di una scrittura privata autenticata da un notaio o un atto pubblico notarile (nei quali casi l'atto viene sottoscritto anche dal notaio, in aggiunta alla sottoscrizione delle parti).
Se, al giorno del rogito, questi non vi ha ancora provveduto, l'acquirente potrà rifiutarsi di firmare l'atto notarile. In un'ipotesi del genere, il vero inadempiente non è il compratore ma il proprietario del bene il quale pertanto sarà tenuto a versare all'avversario il doppio della caparra.