Domanda di: Luce Amato | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.5/5
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L'imprenditore perde la disponibilità e l'amministrazione di tutti i diritti di propria titolarità: si parla a questo proposito di spossessamento. Lo spossessamento si riferisce anche ai beni acquisiti nel corso della procedura fallimentare. Non vengono acquisiti al procedimento i beni di natura strettamente personale.
Il fallito personalmente, sino alla chiusura del fallimento, non può svolgere le seguenti attività: tutore (art. 350 c.c.), curatore dell'emancipato e dell'inabilitato (artt. 393 e 424 c.c.), amministratore e sindaco di società per azioni (artt. 2382, 2399 c.c.), arbitro (art.
Da un punto di vista patrimoniale, il fallimento, dichiarato dal Tribunale, porta allo “spossessamento” dei beni del fallito, ad eccezione dei beni strettamente personali. I beni vengono dunque amministrati e gestiti dal curatore fallimentare che provvederà a soddisfare i creditori dell'impresa.
Come affermato anche dalla Corte di Cassazione [3], il fallito può persino avviare una nuova impresa commerciale (anche in forma societaria), autonoma e distinta da quella fallita e compiere tutti gli atti necessari alla sua gestione e amministrazione (come aprire conti correnti e stipulare contratti), purché per far ...
Secondo la Corte di Cassazione, la durata ragionevole delle procedure fallimentari può essere stimata in cinque anni per quelle di media complessità. Ed è elevabile fino a sette anni quando il procedimento si presenta notevolmente complesso. Ipotesi, questa, ravvisabile in presenza di un numero elevato di creditori.