La Disciplina del Regime forfettario prevede che nel caso durante l'anno in corso si superi il limite dei 65.000 euro di ricavi, si sarà esclusi dal Regime forfettario dall'anno successivo e NON per l'anno in corso.
Chi nel 2022 è in regime ordinario – per scelta o perché ha ricavi o compensi superiori a 65mila euro – potrà entrare nel forfettario nel 2023, ma solo se quest'anno starà entro il limite di 85mila euro di ricavi.
Con la soglia di pagamento a 1999,99 euro (dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021) la sanzione minima prevista al trasgressore era di 2000 euro. Ora, con il limite a 999,99 – dal 1° gennaio 2022 – la sanzione minima si dimezza a 1.000 euro.
Il calcolo del superamento del limite dei 65.000 euro, si effettua sommando i compensi percepiti dalle due attività. I compensi percepiti dalla cessione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 53 del TUIR, concorrono nel computo del limite dei 65.000 euro, soltanto se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta.
Infatti, se i contribuenti forfettari superano il limite di 85.000 euro durante l'anno, potranno continuare a fruire della tassazione agevolata del 15% o del 5% - quest'ultima per i primi cinque anni di attività. Ovviamente, si può continuare a permanere del regime per l'anno solo fino ad un massimo di 100.000 euro.