Vendere un immobile pignorato dopo la trascrizione del pignoramento è inefficace verso i creditori (art. 2913 c.c.) e configura il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), con rischio di reclusione fino a 3 anni. La vendita libera non è possibile, ma l'immobile può essere venduto tramite saldo e stralcio o vendita diretta autorizzata.
Non impedisce la vendita ma il debito resta legato all'immobile; il pignoramento è un atto con cui il creditore inizia una procedura esecutiva per vendere forzatamente l'immobile. Blocca ogni atto di disposizione da parte del debitore e rende molto difficile la vendita volontaria.
Il pignoramento crea, dunque, un vincolo giuridico sui beni del debitore, tanto che l'art. 2913 c.c. stabilisce che gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione”.
Quali sono i rischi di vendere casa prima del pignoramento?
Quando la casa non è ipotecata si può indubbiamente vendere, il problema è che entro 5 anni dalla firma del regito l'atto può essere revocato. Se il creditore si accorge della vendita può iniziare un'azione revocatoria, a meno che non abbia altri beni da pignorare.
Nel 2025, le novità principali sul pignoramento includono una procedura "sprint" per debiti fiscali locali (IMU, TARI) con avvio dopo soli 60 giorni, l'introduzione dell'accertamento esecutivo che bypassa la cartella esattoriale e velocizza il blocco, e il blocco dei conti correnti che ora dura 60 giorni anche per i nuovi accrediti, paralizzando l'operatività. Si ridefiniscono i limiti di pignorabilità su pensioni e stipendi, e si amplia la possibilità di rateizzazione con importi minimi più accessibili, ma decade il beneficio se si salta una rata.