Il perimento del bene significa la distruzione, la perdita totale o parziale, o la cessazione dell'esistenza di un bene materiale, evento che nel diritto civile determina spesso l'estinzione di diritti o l'applicazione di regole specifiche, come la risoluzione di contratti o il trasferimento del rischio sul proprietario (*res perit domino), anche se non consegnato, in caso di trasferimento di proprietà.
periménto s. m. [der. di perire]. – Il fatto di perire, di venir meno; è voce viva oggi solo nel linguaggio giur., presente per es. nel codice civile per indicare la cessazione dell'esistenza o della disponibilità di un bene (per morte, distruzione, danneggiamento grave e irreparabile, ecc.).
Principio generale del diritto civile vigente in tema di obbligazioni, in virtù del quale il pregiudizio cagionato dal perimento di una res [vedi] deve essere sopportato dal suo proprietario.
Nel linguaggio giur., l'azione di richiedere in giudizio una cosa cui si ritiene di aver diritto: r. del danno; r. di una prestazione (non dovuta); r. dell'indebito, della restituzione di un pagamento non dovuto per l'inesistenza del debito o perché fatto da chi non era debitore o a chi non era creditore.
1128 c.c. che si occupa del perimento dell'edificio, inteso proprio come il materiale venir meno dell'immobile a causa di avvenimenti imprevedibili e accidentali, è disciplinato dall'articolo 1128 del Codice civile.