Il Datore di Lavoro è il principale responsabile della custodia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che deve essere conservato presso l'unità produttiva (sede legale/operativa) e reso disponibile su supporto cartaceo o elettronico per le ispezioni e la consultazione dei lavoratori e degli organi di controllo. Deve essere facilmente accessibile e avere data certa (es. firma digitale) per validarlo, con obbligo di aggiornamento e revisione periodica.
81/08) stabilisce che il documento di valutazione dei rischi, una volta redatto e firmato dal datore di lavoro, RSPP, RLS e dal MC, deve essere custodito sul luogo di lavoro, precisamente presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e conservato su supporto informatico.
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è redatto principalmente dal Datore di Lavoro, ma non lo fa da solo: deve collaborare con figure chiave come il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), il Medico Competente (se previsto) e deve consultare il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), potendo anche farsi assistere da consulenti esterni esperti in sicurezza sul lavoro.
29 del D. Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) stabilisce che il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e può essere conservato su supporto informatico.
Deve essere il datore di lavoro a redigere il DVR. Per fare questo opera in stretta collaborazione con: l'RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) il medico competente.