Domanda di: Ing. Sandro Palmieri | Ultimo aggiornamento: 2 maggio 2026 Valutazione: 4.9/5
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Sì, in Italia l'hate speech (discorso d'odio) può costituire reato quando istiga alla violenza, alla discriminazione o all'odio per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, di genere o orientamento sessuale. Punito principalmente dall'art. 604-bis del codice penale, è perseguibile anche online (social media) con reclusione e multe, aggravato se commesso tramite strumenti telematici.
Gli insulti sono reato (diffamazione) quando offendono la reputazione di una persona assente, comunicando con almeno altre due persone o tramite mezzi di pubblicità (social media, stampa), mentre l'offesa diretta ("in faccia") non è più un reato ma un illecito civile (ingiuria depenalizzata). I reati includono l'attribuzione di fatti determinati (es. "ladro") o l'uso di espressioni che ledono gravemente l'onore e la reputazione, soprattutto se diffuse pubblicamente o tramite mezzi tecnologici, configurando anche casi di diffamazione aggravata.
Il crimine d'odio, quindi, si caratterizza per la presenza di due elementi: un fat- to previsto dalla legge penale come reato (cosiddetto reato base) e la motivazione di pregiudizio in ragione della quale l'aggressore sceglie il proprio “bersaglio”.
((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, ...
Nel caso in cui il comportamento discriminatorio si concretizzi in una limitazione all'accesso di beni e servizi offerti al pubblico, potete rivolgervi alle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori presenti nella vostra città.