I buoni spesa (fringe benefit) e i buoni pasto generalmente non fanno reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono soggetti a contributi INPS, entro specifiche soglie di esenzione previste dalla normativa italiana (art. 51 TUIR).
Secondo quanto stabilito dall'Art. 51 comma 2 del T.U.I.R., da decreti ministeriali e dalle circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, che regolamentano il settore in Italia, i buoni pasto non costituiscono reddito di lavoro dipendente e6sono esenti da contributi fiscali e previdenziali.
In termini semplici, i buoni acquisto sono una sorta di voucher che ti permette di comprare beni o servizi presso negozi fisici o online. Il valore del buono può essere fisso o variabile, a seconda del brand, e consente al destinatario di spenderlo online o presso uno o più esercizi convenzionati.
I buoni sono erogati tramite “documenti di legittimazione” e ai sensi del comma 3-bis dell'art. 51 TUIR non sono soggetti a contribuzione fiscale e previdenziale. Il loro importo è indicato in busta paga come “dato figurativo” esente da IRPEF e addizionali.
95 TUIR, le spese per buoni destinati ai dipendenti sono integralmente deducibili come costi del personale. Tale deducibilità si basa sul principio di inerenza all'attività aziendale. La deduzione d'impresa è confermata anche per i buoni digitali se sono tracciabili e correttamente documentati (fattura/report).