I soci di una SRL rischiano principalmente la perdita del capitale conferito, godendo di responsabilità limitata: non rispondono con il patrimonio personale per i debiti aziendali. Il rischio si estende al patrimonio personale solo in casi specifici, come fideiussioni personali, mala gestio, decisioni dannose intenzionali o in sede di liquidazione per debiti fiscali, se beneficiari di utili.
Per l'ordinamento italiano, dunque, gli eredi della società estinta, ossia i soci, erediteranno qualsiasi rapporto ancora in pendenza al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese. Ciò significa che i soci andranno ad ereditare eventuali crediti e debiti contratti dalla società estinta.
2462 c.c. nelle Srl i soci rispondono delle obbligazioni soltanto in merito a quanto hanno conferito. La responsabilità dei soci Srl quindi è limitata e i creditori, in caso di insolvenza, possono non possono chiedere l'escussione dei beni personali dei singoli soci.
L'art. 2476, comma 7, c.c. , introdotto dalla riforma del diritto societario (D. lgs. 6/2003), stabilisce che i soci della s.r.l. siano solidalmente responsabili con gli amministratori quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci, i terzi.
Il socio di una SRL è chi partecipa al capitale sociale conferendo denaro, beni o servizi. In cambio riceve una quota di partecipazione che rappresenta i suoi diritti e doveri nella società. I soci sono quindi i proprietari della società, ma non necessariamente coloro che la amministrano.