Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) spetta quasi sempre ai lavoratori subordinati. Non ti spetta principalmente se sei un lavoratore autonomo, collaboratore occasionale o titolare di partita IVA. Il diritto si perde o si riduce anche in caso di anticipazioni già percepite, pignoramenti o se destinato a fondi pensione.
L'azienda che non può pagare il Trattamento di Fine Rapporto dovrà versarlo con gli interessi. Il lavoratore può tutelarsi presentando un ricorso per decreto ingiuntivo in Tribunale e, una volta che il provvedimento verrà notificato, il datore di lavoro avrà quaranta giorni di tempo per liquidare il TFR spettante.
Ci sono casi in cui il mancato pagamento del TFR è semplicemente dovuto a ritardi o negligenze del datore di lavoro. Questo può accadere in aziende con sistemi di gestione delle risorse umane meno organizzati e spesso è dovuto a crisi temporanee di liquidità.
In quale caso il datore di lavoro può trattenere il TFR?
La Suprema Corte, con la sentenza n. 10132/2018, ha ritenuto ammissibile la trattenuta del TFR del dipendente, effettuata dal datore di lavoro, a compensazione di un danno da condotta illecita che il dipendente stesso aveva causato all'azienda.
Il lavoratore ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento del TFR, a partire dalla data di cessazione del contratto. Trascorso questo termine, matura la prescrizione del diritto al TFR che pertanto non può più essere richiesto.