La Costituzione americana del 1787 affida il potere giudiziario?
Domanda di: Ione De Santis | Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2026 Valutazione: 4.2/5
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L'art. III della Costituzione degli Stati Uniti, approvata nel 1787 ed entrata in vigore nel 1789[2], prevede che il potere giudiziario sia conferito alla Corte Suprema, oltre che alle Corti di grado inferiore istituite dal Congresso degli Stati Uniti.
La più alta istanza del sistema giurisdizionale federale è la Corte Suprema, composta da nove giudici, nominati a vita dal Presidente (nomina che deve essere confermata dal senato). La Corte giudica sulle materie di pertinenza del governo federale, sulle dispute tra Stati e sull'interpretazione costituzionale.
La Costituzione venne stilata tra il maggio e il settembre 1787 dalla convenzione di Filadelfia e ratificata nel giugno 1788. Entrò in vigore nel marzo 1789 e da allora è stata modificata 27 volte, per soddisfare le esigenze di un Paese che è profondamente cambiato nel corso dei secoli.
Nella Costituzione vengono stabiliti i rapporti tra gli organi dello Stato, in modo da mantenere sempre la divisione dei poteri: il potere legislativo spetta al Parlamento; il potere esecutivo al Governo; il potere giudiziario spetta alla Magistratura.
La Costituzione del 1787 emerse dal compromesso politico pragmatico raggiunto dagli stati – grandi e piccoli, “schiavi” e “liberi” –, ma fu anche animata e giustificata dal nuovo ideale politico dell'autogoverno, propugnato da una popolazione eterogenea, distribuita su un vasto territorio.