Domanda di: Dr. Oreste D'amico | Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2026 Valutazione: 4.8/5
(28 voti)
Sì, il donante può revocare una donazione, ma solo in casi eccezionali previsti dalla legge: per ingratitudine (se il donatario compie atti gravi come attentare alla vita del donante, commettere gravi ingiurie o rifiutare gli alimenti) o per sopravvenienza di figli (se il donante scopre di avere figli o ne riconosce dopo la donazione). Queste azioni devono essere promosse in giudizio entro termini precisi (un anno per ingratitudine, cinque anni per sopravvenienza di figli) e non si applicano a donazioni remuneratorie o obnuziali.
Si può revocare una donazione solo in due casi eccezionali previsti dalla legge: per ingratitudine del donatario (gravi offese, reati o rifiuto di assistenza) o per sopravvenienza di figli (se il donante non ne aveva e ne ha avuti dopo, o li ha scoperti). Queste motivazioni sono tassative e devono essere riconosciute da un giudice, al di fuori di queste ipotesi la donazione è stabile, salvo casi di annullamento per vizi originali (es. dolo, errore).
Non possono revocarsi, nè per ingratitudine e nè per sopravvenienza dei figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in occasione di un determinato matrimonio, anche alla luce dell'art. 785 c.c. In entrambi i casi il donante è animato da un particolare spirito liberale.
Ebbene, la risposta è che la revoca un contratto di donazione è possibile e la soluzione più accreditata suggerisce la stipula di un atto di scioglimento di donazione per mutuo dissenso in forma di atto pubblico e con la presenza di due testimoni.