Domanda di: Ing. Manfredi Barbieri | Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2023 Valutazione: 4.7/5
(47 voti)
Costituirsi parte civile rappresenta l'unica via per il soggetto danneggiato dal reato per richiedere un risarcimento del danno in sede penale. In alternativa sarà sempre possibile chiedere il risarcimento del danno dinanzi al Giudice civile con un'autonoma azione.
Nella fattispecie, il Comune si costituiva parte civile soprattutto al fine di manifestare la propria solidarietà nei confronti della vittima nel caso di specie e di tutte le vittime di violenza, con uno scopo politicamente ed eticamente encomiabile ma di nulla rilevanza sotto il profilo ex art. 185 c.p.
Cosa succede se non ci si costituisce parte civile?
Pertanto, la persona danneggiata dal reato che non si sia costituita parte civile non può lamentarsi della durata eccessiva del procedimento penale, ancorché sia stata proprio la durata delle indagini preliminari a impedire tale iniziativa, consentita solo a partire dall'udienza preliminare.
Quando la persona offesa si costituisce parte civile?
In sintesi: può costituirsi parte civile colui che è stato danneggiato dal reato, sia esso una persona fisica (ad esempio, Tizio, Caia o Sempronio) o giuridica (Alfa srl o Beta spa), od anche i suoi eredi, al fine di ottenere la restituzione o il risarcimento del danno dall'imputato o dal responsabile civile.
UU., 21 dicembre 2017, n. 12213 è la seguente: “ se sia legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l' azione civile nel processo penale “.