La quota di legittima dei figli e dei discendenti Nel caso il defunto lasci un solo figlio lo stesso avrà diritto ad almeno la metà del patrimonio ereditario (articolo 537). Ove i figli siano due o più, gli stessi dovranno congiuntamente avere non meno dei due terzi del patrimonio ereditario (articolo 537).
Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio. Dunque, metà sarà rappresentata dalla legittima del figlio, e metà sarà la quota disponibile. Come disposto dall'art. 537 del C.C., sarà invece di 2/3 se i figli sono due o più, ed in questo caso la disponibile si riduce a 1/3.
Quanto spetta ai figli in caso di morte del genitore?
In mancanza di un testamento, l'eredità spetta al coniuge e ai figli del defunto nelle seguenti modalità: Se il defunto ha un solo figlio, l'eredità è divisa a metà tra lui e il coniuge. Se invece i figli sono due o più, a questi spettano i due terzi del patrimonio ereditario, da dividere, e al coniuge resta un terzo.
Se c'è un solo figlio, a questo spetta almeno la metà del patrimonio, che scende a un terzo quando concorre con il coniuge del defunto, a cui pure spetta un terzo. Se ci sono due o più figli, questi si dividono i due terzi dell'eredità, ridotta alla metà in concorso con il coniuge, a cui spetta un quarto.
Il calcolo della quota di legittima può essere riassunto con una semplice formula del seguente tenore (relictum – debiti) + donatum. L'apparente semplicità del calcolo nasconde però alcune insidie.