L'esenzione dalla visita fiscale INPS è prevista per malattie gravi che richiedono terapie salvavita, patologie connesse a invalidità pari o superiore al 67%, o infortuni sul lavoro. Malattie oncologiche, stati vegetativi, insufficienze renali/respiratorie acute, e malattie psichiatriche in scompenso acuto (con TSO) sono tra le patologie che solitamente ne danno diritto.
Quali patologie non richiedono una visita fiscale INPS?
L'esonero dalla visita fiscale INPS riguarda patologie gravi e acute (es. infarti, insufficienza d'organo, scompenso cardiaco/renale/epatico, gravi infezioni sistemiche, neoplasie in trattamento, malattie psichiatriche in fase acuta/TSO, trapianti) o quelle legate a invalidità superiore al 67% (con patologie croniche come malattie oncologiche, dialisi, diabete, neurodegenerative, ecc.), necessitando sempre di certificazione medica e valutazione INPS, poiché la decisione spetta al medico INPS in base alla gravità clinica.
Quali sono i casi di esonero dall'obbligo di reperibilità per i lavoratori?
CHI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE
patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
Il proprio medico curante, poi, può disporre che il dipendente sia esonerato dalla visita fiscale per particolari motivazioni (ad esempio, nel caso di depressione o cefalea, perché la permanenza in un luogo chiuso ostacola la guarigione), contrassegnando il certificato medico col codice E.