I redditi cumulabili sono quelli assoggettabili ad Irpef, quelli prodotti all'estero, quelli che derivano da lavoro autonomo e le pensioni estere dirette.
In base a quanto disposto dagli artt. 14 e 14.1 del D.L. n. 4/2019, il reddito derivante dalle pensioni quota 100, 102 e 103 non può essere cumulato con alcun reddito di lavoro, ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 2222, c.c.), nel limite di 5.000 euro di compensi lordi annui.
Quando la pensione di reversibilità viene decurtata?
La pensione viene ridotta del 25 per cento se si ha un reddito superiore a tre volte il minimo Inps pari a 22.315,42 euro (il minimo Inps per il 2023 è di 572,19 euro mensili e di 7.438,47 annuo); del 40 % se superiore a quattro sino a cinque volte il trattamento minimo pari 29.753,88 euro, e del 50 % se superiore a ...
Cosa cambia nel 2023 per le pensioni di reversibilità?
La percentuale di riduzione è del: 25%, per redditi superiori a 3 volte, ma inferiori a 4, il trattamento minimo; 40%, per redditi superiori a 4 volte, ma inferiori a 5, il trattamento minimo; 50%, per redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo.
Quali sono gli altri redditi assoggettabili a Irpef?
assoggettabili all'IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a Euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, ...