Quali sono i congedi per cure per gli invalidi civili?
Domanda di: Dr. Osea Testa | Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2026 Valutazione: 4.3/5
(59 voti)
I lavoratori invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% hanno diritto a un congedo per cure annuale retribuito, fino a un massimo di 30 giorni. Questo congedo, regolato dall'art. 7 del D.Lgs. 119/2011, è finalizzato a terapie connesse all'invalidità, è frazionabile e non computabile nel periodo di comporto.
Come funziona il congedo straordinario per cure invalidi?
Il congedo per cure è un diritto per lavoratori con invalidità civile superiore al 50%, che consente fino a 30 giorni all'anno di assenza retribuita per terapie correlate alla propria patologia, fruibili anche frazionati, ma non in ore, e non cumulabili con l'anno successivo. Per richiederlo servono certificazione medica che attesti necessità e correlazione con l'invalidità, e la domanda va presentata al datore di lavoro, documentando poi l'avvenuta cura.
Hai una percentuale d'invalidità riconosciuta pari o superiore al 51%? Potresti avere diritto a un importante beneficio che molti lavoratori ignorano: 30 giorni l'anno di assenza dal lavoro, interamente retribuiti, per effettuare cure mediche.
Quali sono i permessi per le terapie per invalidi civili?
I lavoratori con invalidità superiore al 50% possono richiedere fino a 30 giorni annui di congedo per cure connesse alla propria infermità riconosciuta. (riferimento decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, art. 7).
Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.