Quali sono le conseguenze in caso di subappalto non autorizzato?
Domanda di: Ing. Marina Milani | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.7/5
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Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto”.
il subappaltatore assume, sia nei confronti dell'appaltatore suo committente sia nei confronti dei terzi, le stesse responsabilità dell'appaltatore verso il committente e verso i terzi; tra committente e subappaltatore, nonostante l'autorizzazione ex art. 1656 c.c., non si costituisce alcun rapporto giuridico; l'art.
105, non possano qualificarsi quale subappalto. Si tratta delle attività di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
Chi autorizza il subappalto? L'art. 105, comma 18, del codice, impone all'impresa che intende avvalersi del subappalto, di presentare alla stazione appaltante apposita istanza, rispetto alla quale la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni.
L'art. 105 c. 18 impone all'impresa che intende avvalersi del subappalto di presentare, in sede di offerta, apposita istanza alla stazione appaltate, rispetto alla quale la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni.