Per le società a responsabilità limitata la nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando la società, per due esercizi consecutivi, ha superato almeno uno dei seguenti limiti: - Attivo patrimoniale: euro 4.000.000; - Ricavi: euro 4.000.000; - Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Quando è obbligatorio il collegio sindacale nelle Srl?
La nomina dell'organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi: 4 milioni di euro del totale dell'attivo di bilancio; 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni; 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Previsto dal codice civile, è sempre obbligatorio nella società per azioni e nelle società in accomandita per azioni. Negli altri casi, per le società a responsabilità limitata, il collegio sindacale è facoltativo e può essere previsto nell'atto costitutivo.
Quando la srl è obbligata alla nomina di un organo di controllo o di un revisore?
In particolare la nomina è obbligatoria se la società: • È tenuta alla redazione del bilancio consolidato; • Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; • Ha superato per due esercizi consecutivi uno dei limiti previsti.
Il nostro ordinamento giuridico prevede per le società di capitali (S.p.a., S.r.l, S.a.p.a) l'obbligo di nomina di un Organo di controllo (Collegio sindacale, sindaco unico o di un revisore legale o società di revisione) che opera a fianco degli amministratori delle società e degli enti del Terzo settore.