Quando il teste è inammissibile?

Domanda di: Michele Conti  |  Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026
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La testimonianza è inammissibile principalmente quando ha per oggetto patti contrari o aggiunti a un documento scritto (art. 2722 c.c.), patti successivi non provati per iscritto (art. 2723 c.c.), o contratti che superano il valore di 2,58 euro (art. 2721 c.c.). È inoltre inammissibile se il teste ha un interesse diretto nella causa (art. 246 c.p.c.), se la formulazione è generica o se i testimoni non sono stati indicati tempestivamente in caso di sinistri stradali.

Quando la testimonianza è inammissibile?

L'inammissibilità della prova testimoniale in Italia si verifica principalmente per limiti di valore (superiore a 2,58 euro, salvo deroga del giudice), per patti aggiunti/contrari a documenti scritti (artt. 2722, 2723 c.c.), e per la mancanza di specificità dei fatti (genericità nei capitoli), ma la rilevabilità varia: i divieti di valore e di patti aggiunti/contrari (salvo eccezioni) vanno eccepiti dalla parte interessata, mentre la genericità dei fatti può essere rilevata d'ufficio dal giudice, che può anche ammettere la prova in casi di "principio di prova scritta", "impossibilità morale/materiale" di procurarsi la prova, o perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.).
 

Quando le prove non sono ammissibili?

l'assunzione in quanto manifestamente irrilevante o superflua; qui la prova non è inammissibile nel senso proprio della parola, ma semplicemente ritenuta inutile, allo stato degli atti, dal giudice; il che, peraltro, non esclude una sua successiva assunzione, quando se ne manifesti l'utilità.

Quando una testimonianza è nulla?

246 – Codice di procedura civile – Incapacità a testimoniare. Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio [100, 105 c.p.c.].

Quando il testimone non è attendibile?

Il giudice può decidere quando un testimone non è attendibile e ritenere le sue dichiarazioni ininfluenti ai fini della decisione, scartando tutto ciò che da questi è stato narrato nel corso del giudizio, fatto salvo l'obbligo di motivare le ragioni del convincimento.

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