Se un avvocato chiede un compenso eccessivo, sproporzionato rispetto all'attività svolta o superiore al preventivo pattuito, il cliente può contestare la parcella. Non si tratta di un reato penale, ma di un illecito deontologico. È possibile rivolgersi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per un parere di congruità o impugnare la parcella in tribunale.
L'avvocato, che chiede compenso eccessivo non può essere querelato innanzi alla Procura della Repubblica, poiché si tratta di un comportamento privo di rilevanza penale. La richiesta di un compenso eccessivo può essere però causa di illecito disciplinare.
L'avvocato può chiedere più di quanto liquidato dal giudice?
Ne deriva che l'avvocato può chiedere un compenso superiore rispetto a quello liquidato dal giudice con la sentenza. Il surplus, non potendo essere recuperato nei confronti della controparte sconfitta, graverà sul cliente che ha accettato il preventivo.
Quando l'avvocato deve restituire l'acconto al cliente?
Secondo il CNF, l'avvocato, legittimamente trattiene dette somme, che sarà tenuto a restituire (oltre eventuali danni) solo successivamente ad una declaratoria giudiziale che lo abbia dichiarato inadempiente e che lo abbia condannato a tale pagamento, peraltro da quantificarsi nel caso di adempimento parziale.
L'avvocato non può trattenere le somme che incassa per conto del cliente (art. 31 codice deontologico). L'avvocato non può, quindi, trattenere le somme che incassa per conto del cliente, né vi è la possibilità dell'avvocato di trattenere le somme, magari a scomputo delle sue spettanze.