Domanda di: Ing. Orfeo Cattaneo | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.7/5
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chi registra deve essere presente al momento della conversazione; non è possibile registrare la conversazione nell'altrui dimora o nei luoghi ad essa equiparati come un ufficio privato o studio professionale, il retrobottega di un negozio oppure l'automobile altrui.
La registrazione anche se lecita non implica però il diritto di diffonderla o, peggio, di pubblicarla su un social network come Facebook : la registrazione serve alla tutela di diritti davanti ad un giudice e non per pettegolezzi o peggio diffamazione perché potrebbe scattare il reato di lesione della altrui privacy.
Non si possono pertanto registrare conversazioni, all'insaputa della persona, nella sua casa, nel suo ufficio, nella sua macchina e così via. Facendo così si incorrerebbe nel reato di violazione della Privacy per illecita interferenza nella vita privata altrui, come stabilito nell'art. 615 bis del Codice Penale.
La registrazione di un dialogo è lecita, e può costituire una prova producibile in giudizio, tra i documenti istruttori sia del processo civile che del processo penale, quando viene effettuata da persona che partecipa in maniera attiva al dialogo registrato.
Quest'ultima, in particolare sancisce che «le registrazioni di colloqui, riunioni, anche fatte “di nascosto”, sono perfettamente lecite ed hanno lo stesso valore di una nota scritta; peraltro, la cosiddetta “registrazione audio” rappresenta un valido elemento di prova davanti al giudice».