Non si può rinunciare all'eredità in due casi: quando l'erede è nel possesso dei beni ereditari e non ha provveduto, per tempo, a fare l'inventario; quando l'erede ha compiuto almeno un atto inquadrabile come accettazione tacita dell'eredità.
La dichiarazione di rinuncia all'eredità può essere impugnata dal rinunziante stesso, dai suoi eredi, o dai suoi creditori. Il rinunziante o i suoi eredi possono impugnare la rinuncia quando è stata fatta a causa di violenza o dolo.
Chi è chiamato all'eredità può rinunciare ad essa con una dichiarazione scritta ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale. Come l'accettazione, non può essere sottoposta a condizioni o termini, né può essere limitata a parte soltanto dell'eredità.
Quando non c'è obbligo di dichiarazione di successione?
Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Quando si perde il diritto di accettare l'eredità?
Il diritto di accettare l'eredità, com'è noto, si prescrive con il decorso del termine di dieci anni. Se tale termine decorre inutilmente (senza, cioè, che il chiamato abbia accettato o rinunciato), il diritto di accettare viene meno.