Domanda di: Assia De rosa | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.7/5
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603 ult. comma c.c. prescrive la formalità aggiuntiva della presenza di quattro testimoni qualora il testatore, oltre ad essere sordo, muto, o sordomuto, sia anche incapace di leggere, ipotesi nella quale rientra la cecità.
La donazione deve essere fatta per atto pubblico notarile sotto pena di nullità e richiede la presenza irrinunziabile di due testimoni, non parenti coniugi o affini, né interessati all'atto.
La funzione dei testimoni nell'atti notarile serve a garantire che quanto indicato nel documento corrisponda al vero. Per la stipula di un atto è richiesta, nei casi previsti dalla legge, la presenza di due testimoni. Assistono, insieme al notaio, alla formazione del documento contenente la volontà delle parti.
L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato (artt. 2699-2701 c.c.). Nel nostro ordinamento numerosi atti e contratti devono essere redatti in forma pubblica a pena di nullità (v.
elenca espressamente le cause di nullità dell'atto notarile, e precisamente: 1) ricevimento da parte del notaio prima della sua iscrizione nel Ruolo; 2) ricevimento da parte di notaio cessato dall'esercizio, dopo la pubblicazione di tale cessazione sulla Gazzetta Ufficiale; 3) violazione dell'art.